Regio decreto 2135/1936
Art. 14 — Ai professori della Regia accademia navale, di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, e' fatto l'o…
Art. 14. Ai professori della Regia accademia navale, di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, e' fatto l'obbligo di insegnamento di sei ore settimanali. Questo obbligo di orario e' mantenuto nella stessa misura in qualsiasi corso la disciplina venga insegnata (corso di complemento, corso di tirocinio, corso normale, corso superiore, corso di ufficiali, ecc.).
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