Regio decreto 2135/1936
Art. 18 — I professori di ruolo nei Regi istituti d'istruzione superiore, che ricoprono incarichi di insegnamento ai co…
Art. 18. I professori di ruolo nei Regi istituti d'istruzione superiore, che ricoprono incarichi di insegnamento ai corsi della Regia accademia navale, sono retribuiti con un compenso annuo pari allo stipendio iniziale del grado 8° con la relativa indennita' di servizio attivo. Tale retribuzione, che e' comprensiva delle indennita' di viaggio e missione, e' divisa in dodicesimi e corrisposta in tale misura per i soli mesi di effettivo insegnamento, compresi quelli degli esami, considerando il mese iniziato come compiuto.
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