Regio decreto 484/1936
Art. 73 — L'avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado …
Art. 73. L'avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e colle norme appresso indicate. Il maggior generale e' prescelto fra i colonnelli medici o commissari e nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, su designazione del presidente generale dell'Associazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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