Regio decreto 484/1936
Art. 74 — L'avanzamento del personale direttivo (ufficiali) ha luogo ad anzianita', a scelta ed a scelta per meriti ecc…
Art. 74. L'avanzamento del personale direttivo (ufficiali) ha luogo ad anzianita', a scelta ed a scelta per meriti eccezionali. L'avanzamento ad anzianita' si effettua dal grado di sottotenente a tenente, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti, e in base al disposto degli articoli 75, 77 e 78. E' concesso a tutti quei sottotenenti che siano giudicati in possesso dei requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore. L'avanzamento a scelta si effettua per le promozioni ai gradi di capitano e superiori, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi, e in base al disposto dei citati articoli. E' concesso soltanto a quegli ufficiali che siano giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. L'avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi e con la procedura di cui al seguente art. 82, promuovendo l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo, in deroga di ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente decreto purche' l'ufficiale sia compreso nel primo terzo del ruolo cui appartiene. Nel mese di gennaio di ogni anno il presidente generale dell'Associazione, tenuto conto dell'organico generale e del numero del posti resisi vacanti, determina, per le singole categorie del personale direttivo, i limiti di anzianita' entro i quali devono essere comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianita' ed a scelta, e li comunica ai Comitati centri di mobilitazione. Nel computo del posti disponibili deve tenersi presente il disposto dei precedenti articoli 42 e 44.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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