Regio decreto 484/1936
Art. 72 — Nessun inscritto nei ruoli del personale della C.R.I., puo' conseguire l'avanzamento al grado superiore, se n…
Art. 72. Nessun inscritto nei ruoli del personale della C.R.I., puo' conseguire l'avanzamento al grado superiore, se non e' riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni ed in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura. L'essere stato ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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