Regio decreto 484/1936
Art. 71 — Il presidente generale dell'Associazione o il presidente del Comitato centro di mobilitazione, esaminati gli …
Art. 71. Il presidente generale dell'Associazione o il presidente del Comitato centro di mobilitazione, esaminati gli atti del Consiglio o della Commissione di disciplina, si assicurera' che nello svolgimento della procedura siano state osservate tutte le disposizioni regolamentari e decidera' poi in modo inappellabile. Egli potra' discostarsi dal parere del Consiglio o della Commissione soltanto a favore dell'inquisito. Per la cancellazione dai ruoli degli appartenenti al personale della C.R.I., riconosciuti non meritevoli di rimanervi, saranno applicati il penultimo e ultimo comma del precedente art. 48.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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