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Regio decreto 484/1936

Art. 63 — Il presidente del Consiglio o della Commissione, esaminati gli atti, provvedera', qualora occorra, affinche' …

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Art. 63. Il presidente del Consiglio o della Commissione, esaminati gli atti, provvedera', qualora occorra, affinche' sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazioni di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio o la Commissione in grado di pronunziare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'inquisito.

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