Regio decreto 484/1936
Art. 62 — L'autorita' che ha ordinato la convocazione del Consiglio o della Commissione di disciplina, dopo aver sostit…
Art. 62. L'autorita' che ha ordinato la convocazione del Consiglio o della Commissione di disciplina, dopo aver sostituito i membri incompatibili o comunque impediti, informa l'inquisito della decisione adottata. Trasmette poscia al presidente di tale consesso l'ordine di convocazione, nonche' le informazioni assunte per disposizione del prescritta dell'inquisito e copia del suo stato di servizio. Tutti i documenti che costituiscono l'incartamento disciplinare dovranno essere elencati in apposito indice.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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