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Regio decreto 484/1936

Art. 64 — Il segretario comunica all'inquisito, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio o della Commission…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/64parte di Regio decreto 484/1936
Art. 64. Il segretario comunica all'inquisito, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio o della Commissione, tutti gli atti e documenti ricevuti dall'autorita', che ha emanato l'ordine di convocazione, nonche' le informazioni assunte per disposizione del presidente a norma del precedente articolo. L'inquisito puo' liberamente esaminare gli atti, alla presenza del segretario, prendere nota dei punti salienti e fare le sue istanze al presidente del Consiglio o della Commissione. Egli dovra' firmare, per presa conoscenza, ogni singolo documento esaminato, e, qualora vi si rifiuti, il segretario compilera' un apposito verbale, da unirsi agli atti del procedimento.

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