Regio decreto 484/1936
Art. 250 — Per gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, inscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto n…
Art. 250. Per gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, inscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli normali e speciali del personale direttivo dell'Associazione, sara' confermata con decreto Reale la loro inscrizione nei ruoli medesimi, col grado da essi rivestito alla data suddetta e con la relativa anzianita', previo accertamento della regolare posizione di stato di ciascun interessato da parte del Ministero della guerra.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.