Regio decreto 484/1936
Art. 251 — Agli effetti della liquidazione delle pensioni al personale militarizzato della Croce Rossa Italiana, per i s…
Art. 251. Agli effetti della liquidazione delle pensioni al personale militarizzato della Croce Rossa Italiana, per i servizi prestati durante la guerra 1915-18, si considerano percepiti gli stipendi stabiliti per i militari del Regio esercito, a seconda del grado di equiparazione, durante il medesimo periodo di tempo, tenendo presente che agli effetti degli aumenti quinquennali dovra' aversi riguardo all'anzianita' di servizio effettivo nel grado.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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