Regio decreto 484/1936
Art. 249 — Il personale della Croce Rossa Italiana, di cui al presente decreto, veste una divisa di tipo militare e port…
Art. 249. Il personale della Croce Rossa Italiana, di cui al presente decreto, veste una divisa di tipo militare e porta sulla manica destra della giubba e del pastrano il distintivo del corpo, costituito da una croce rossa in campo bianco, conforme al modello stabilito dal «Regolamento sull'uniforme del personale dell'Associazione». L'uso di tale distintivo e' obbligatorio, senza eccezione alcuna. Il personale chiamato in servizio in base al disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, deve portare sul bavero della giubba, della mantellina e del pastrano le stellette a cinque punte di cui al R. decreto 14 luglio 1907, n. 556, come segno della soggezione alla giurisdizione militare, a mente dell'art. 523 del Codice penale militare e 362 del Codice penale militare marittimo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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