Regio decreto 484/1936
Art. 234 — Agli appartenenti al personale militare congedati in base al precedente articolo, per malattia riconosciuta n…
Art. 234. Agli appartenenti al personale militare congedati in base al precedente articolo, per malattia riconosciuta non dipendente da causa di servizio, non e' dovuta alcuna indennita' di risarcimento per malattia. Al personale militare congedato in base al precedente articolo, per malattia infettiva a carattere epidemico contagioso, riconosciuta dipendente da causa di servizio (esclusa la malaria) quando da tale malattia sia derivata perdita o menomazione permanente o temporanea della capacita' di lavoro, ovvero alle famiglie, quando da tale malattia sia derivata la morte, anche se avvenuta in servizio, si corrisponde: a) per il caso di morte, una indennita' pari a cinque volte l'ammontare annuo del solo stipendio o della sola paga, al netto delle riduzioni di legge e ritenute erariali, escluse le indennita' ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui e' avvenuto il decesso, con un minimo di lire cinquemila. L'indennita' di cui sopra devesi corrispondere agli aventi diritto secondo le norme stabilite dalla legge sugli infortuni sul lavoro; b) per il caso di invalidita' permanente assoluta, una indennita' pari a sei volte l'ammontare annuo del solo stipendio o della sola paga, al netto delle riduzioni di legge e ritenute erariali, escluso le indennita' ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui ha avuto luogo il riconoscimento della infermita' causa della invalidita' permanente assoluta, con il minimo di lire seimila; c) per il caso di invalidita' permanente parziale, l'indennita' di cui alla lettera b) ridotta in proporzione al grado di menomazione fisica sofferta dal militare e riconosciuta dalla Commissione di cui all'articolo seguente; d) per il caso di inabilita' temporanea totale, una indennita' pari all'ammontare di un anno del solo stipendio o della sola paga al netto delle riduzioni di legge e delle ritenute erariali escluse le indennita' ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui ha avuto luogo il riconoscimento della infermita' causa della inabilita', con il minimo di lire mille, sempre che l'inabilita' sia prognosticata, dalla Commissione di cui all'articolo seguente, di durata superiore ad un anno dalla data del provvedimento di congedo. Ove l'inabilita' sia invece prognosticata di durata inferiore ad un anno, decorrente come sopra, l'indennita' suddetta verra' ridotta in proporzione; e) per il caso di inabilita' temporanea parziale, una indennita' pari alla meta' od un quarto, a seconda del grado della inabilita' stessa, del solo stipendio o della sola paga, al netto delle riduzioni di legge e ritenute erariali, escluse le indennita' ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui ha avuto luogo il riconoscimento della infermita' causa della inabilita', con il minimo di lire cinquecento e rispettivamente duecentocinquanta, sempre che l'inabilita' sia prognosticata dalla succitata Commissione, di durata superiore ad un anno dalla data del provvedimento di congedo. Ove la inabilita' sia invece prognosticata di durata inferiore ad un anno decorrente come sopra, l'indennita' suddetta verra' ridotta in proporzione. L'indennita' che si corrisponde per inabilita' temporanea, totale o parziale, non e' cumulabile con l'indennita' di invalidita' permanente, assoluta o parziale. Tutte le indennita' di cui sopra non sono poi cumulabili col trattamento di infortunio di cui al precedente art. 224. Per i casi di morte per malaria perniciosa, (art. 329 del testo unico delle leggi sanitarie), di appartenenti al personale militare in servizio, viene corrisposta, agli aventi diritto secondo le norme stabilite dalla legge sugli infortuni sul lavoro, una indennita' pari all'ammontare di un anno del solo stipendio o della sola paga, al netto delle riduzioni di legge e ritenute erariali, escluse le indennita' ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui e' avvenuto il decesso. Anche tale indennita' non e' cumulabile con il trattamento di infortunio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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