Regio decreto 484/1936
Art. 233 — Gli appartenenti al personale militare in servizio, ammalati in casa propria per infermita' riconosciuta dipe…
Art. 233. Gli appartenenti al personale militare in servizio, ammalati in casa propria per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, ricevono le competenze del grado per un periodo massimo di: a) tre mesi per gli ufficiali e marescialli; b) un mese per i sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi. Se l'indennita' non dipende da causa di servizio, il trattamento economico di cui sopra e' ridotto ad un periodo massimo di: a) quindici giorni per gli ufficiali e marescialli; b) cinque giorni per i sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi. Trascorsi i periodi di tempo sopra indicati e perdurando l'infermita', l'Associazione ha facolta' di conservare il posto, senza assegni, per un periodo ulteriore di un mese, trascorso il quale deve essere disposto il congedo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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