Regio decreto 484/1936
Art. 232 — Il personale militare, ricoverato in stabilimenti sanitari per infermita' riconosciuta dipendente da causa di…
Art. 232. Il personale militare, ricoverato in stabilimenti sanitari per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, conserva per tutta la permanenza nello stabilimento le competenze del grado dalle quali tuttavia va detratta l'intera retta dovuta allo stabilimento se trattasi di ufficiali o marescialli; meta' retta se trattasi di sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi. Il personale militare ricoverata in stabilimenti sanitari per infermita' riconosciuta non dipendente da causa di servizio, conserva, soltanto per i primi 15 giorni di ricovero, le competenze del grado alle quali pero' vanno apportate le detrazioni per rette, nella rispettiva misura di cui al precedente comma. Dal 16° giorno in poi, il trattamento economico da corrispondersi e' ridotto alla sola quota spettante allo stabilimento a titolo di retta per la cura ed il mantenimento. Cio' per una malattia a decorso ordinario. Se trattasi invece di una infermita' a lungo decorso, sempre non dipendente da causa di servizio, l'Associazione puo' procedere al congedamento e di conseguenza cessa dal corrispondere la retta di spedalita' succitata.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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