Regio decreto 484/1936
Art. 231 — In tempo di guerra, agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi dell'Associazione, i quali abbiano ripor…
Art. 231. In tempo di guerra, agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi dell'Associazione, i quali abbiano riportato ferite o lesioni, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' di lavoro, od alle loro famiglie, quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte, si applicano le stesse norme stabilite per i militari del Regio esercito (art. 5 della legge 23 giugno 1912, n. 667 e successive modificazioni).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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