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Regio decreto 484/1936

Art. 231 — In tempo di guerra, agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi dell'Associazione, i quali abbiano ripor…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/231parte di Regio decreto 484/1936
Art. 231. In tempo di guerra, agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi dell'Associazione, i quali abbiano riportato ferite o lesioni, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' di lavoro, od alle loro famiglie, quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte, si applicano le stesse norme stabilite per i militari del Regio esercito (art. 5 della legge 23 giugno 1912, n. 667 e successive modificazioni).

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