Regio decreto 484/1936
Art. 230 — Nei casi di infortunio, non previsti dalle presenti disposizioni, decidera' di volta in volta la Presidenza g…
Art. 230. Nei casi di infortunio, non previsti dalle presenti disposizioni, decidera' di volta in volta la Presidenza generale, su proposta dell'Ufficio competente del Comitato centrale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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