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Regio decreto 484/1936

Art. 230 — Nei casi di infortunio, non previsti dalle presenti disposizioni, decidera' di volta in volta la Presidenza g…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/230parte di Regio decreto 484/1936
Art. 230. Nei casi di infortunio, non previsti dalle presenti disposizioni, decidera' di volta in volta la Presidenza generale, su proposta dell'Ufficio competente del Comitato centrale.

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