Regio decreto 484/1936
Art. 235 — Il riconoscimento dell'infermita' per causa di servizio ed il grado di invalidita' o di inabilita', vengono a…
Art. 235. Il riconoscimento dell'infermita' per causa di servizio ed il grado di invalidita' o di inabilita', vengono accertati e stabiliti da un'apposita commissione medica del Comitato centrale, di cui fara' parte un ufficiale medico del Regio esercito. In conseguenza, il personale militare che abbia contratto una infermita', per farne accertare la dipendenza da eventuali cause di servizio, deve, entro sei mesi, farne esplicita domanda scritta al direttore dell'unita' o capo di ufficio da cui direttamente dipende, denunciando specificatamente la natura della malattia, le ragioni che la produssero, le circostanze che vi concorsero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio. Le autorita' predette procederanno d'ufficio, quando risulti loro che il personale dipendente abbia contratto una infermita' nello esporsi, per obbligo di servizio, a straordinarie cause modifiche, (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive), e detta infermita' sia tale che possa, anche col tempo, divenire causa di inabilita' o di invalidita'. Nel caso di morte, si procedera' d'ufficio quando il decesso sia avvenuto in attivita' di servizio; in tutti gli altri casi si procedera' a domanda scritta dagli aventi causa, con le norme del secondo comma del presente articolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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