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Regio decreto 484/1936

Art. 200 — Qualora la permanenza per missioni in una stessa localita' duri oltre un mese, l'indennita' di soggiorno da c…

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Art. 200. Qualora la permanenza per missioni in una stessa localita' duri oltre un mese, l'indennita' di soggiorno da corrispondersi per il periodo successivo e' ridotta ai due terzi. Se la durata della missione nella stessa localita' ecceda i tre mesi, la misura dell'indennita' per il tempo successivo e' ridotta alla meta'. Per le missioni di durata superiore ai sei mesi, la continuazione della corresponsione della indennita' di soggiorno e' subordinata a speciale disposizione della Presidenza generale. Quando la missione debba, per causa di servizio, essere interrotta per un periodo superiore ai 15 giorni, la continuazione nella stessa localita' e considerata, agli effetti della indennita', come una nuova missione.

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