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Regio decreto 484/1936

Art. 199 — Per il trasporto del bagaglio, in caso di trasferimento di sede, di richiamo in servizio, o di congedo, agli …

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/199parte di Regio decreto 484/1936
Art. 199. Per il trasporto del bagaglio, in caso di trasferimento di sede, di richiamo in servizio, o di congedo, agli ufficiali ed ai marescialli si corrisponde: a) sulle ferrovie e sui piroscafi, il rimborso della spesa effettiva sostenuta nei limiti di peso stabiliti dall'art. 187, previa esibizione degli scontrini ferroviari comprovanti il peso del bagaglio e la spesa incontrata; b) sulle vie ordinarie, un compenso di L. 0,90 per chilometro e per quintale, o frazione di quintale, sempre nei limiti di peso indicati dall'articolo succitato. In aggiunta al rimborso delle spese di bagaglio sulle ferrovie e sui piroscafi, spetta l'aumento dei 2/10 stabilito dall'art. 191. In mancanza degli scontrini ferroviari comprovanti la spesa effettiva sostenuta per il trasporto del bagaglio, non si eseguisce alcun rimborso della spesa. In tal caso, si corrisponde soltanto l'aumento dei due decimi sulla tariffa ferroviaria differenziale C. Per l'applicazione delle disposizioni relative al trasporto del bagaglio si eseguono di massima le norme stabilite per i militari del Regio esercito.

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