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Regio decreto 484/1936

Art. 201 — Le indennita' si pagano al termine della missione ovvero mensilmente, se la missione si protrae oltre un mese

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Art. 201. Le indennita' si pagano al termine della missione ovvero mensilmente, se la missione si protrae oltre un mese. Quando se ne faccia richiesta, potranno essere concesse anticipazioni.

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