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Regio decreto 484/1936

Art. 156 — Gli stipendi dei marescialli sono determinati in base all'anzianita' di grado, oppure in base all'anzianita' …

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Art. 156. Gli stipendi dei marescialli sono determinati in base all'anzianita' di grado, oppure in base all'anzianita' di servizio, se risulti piu' favorevole. L'anzianita' di grado e' computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso. Nell'anzianita' di servizio e' computato solo il tempo passato effettivamente in servizio da militare. Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianita' di servizio, questa e' diminuita del numero di anni appresso indicati per ciascun grado: Maresciallo ordinario anni 6 Maresciallo capo . . . . .» 10 Maresciallo maggiore . . .» 14

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