Regio decreto 484/1936
Art. 155 — Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'indennita' militare e l'aggiunta di famiglia spettanti ai …
Art. 155. Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'indennita' militare e l'aggiunta di famiglia spettanti ai marescialli dell'Associazione, sono quelli indicati nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico Alle cifre sopra indicate dovranno applicarsi, oltre le riduzioni di legge, le ritenute per imposte erariali di cui all'art. 163. Gli assegni di cui alla presente tabella sono soggetti alla tassa di quietanza. Ai marescialli dell'Associazione quando vengono chiamati in servizio, lo stipendio va corrisposto per i primi tre mesi, nell'importo iniziale del proprio grado. Dopo il terzo mese di servizio, lo stipendio dei marescialli viene determinato in base alle norme appresso indicate.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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