Regio decreto 484/1936
Art. 157 — Agli effetti della determinazione dello stipendio, ai marescialli si applicano le disposizioni contenute negl…
Art. 157. Agli effetti della determinazione dello stipendio, ai marescialli si applicano le disposizioni contenute negli articoli 119, 120, 121, 122 del presente decreto. I benefici contemplati negli articoli 119 e 122 debbono essere goduti una sola volta e sono valutati nella determinazione dello stipendio inerente al grado rivestito al 1° aprile 1922, o nella determinazione del primo stipendio, qualora la nomina a maresciallo sia posteriore a tale data. I marescialli che, al 1° aprile 1922 o all'atto della determinazione del primo stipendio, avessero raggiunto il massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che per cio' fosse stato necessario valutare in tutto o in parte i benefici di cui agli articoli succitati, potranno godere dei benefici stessi, o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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