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Regio decreto 484/1936

Art. 151 — Gli ufficiali della C.R.I

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/151parte di Regio decreto 484/1936
Art. 151. Gli ufficiali della C.R.I. non hanno diritto all'alloggio gratuito, ne' a corrispettiva indennita'. Soltanto negli ospedali della C.R.I., l'ufficiale medico con funzioni di direttore e l'ufficiale medico con funzioni di aiutante maggiore, possono alloggiare gratuitamente nei locali dell'ospedale stesso. Qualora nell'ospedale vi siano locali disponibili, il direttore ha facolta' di farvi alloggiare anche gratuitamente altri ufficiali, preferibilmente medici e farmacisti fintantoche' detti locali non siano necessari per il ricovero degli infermi.

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