Regio decreto 484/1936
Art. 151 — Gli ufficiali della C.R.I
Art. 151. Gli ufficiali della C.R.I. non hanno diritto all'alloggio gratuito, ne' a corrispettiva indennita'. Soltanto negli ospedali della C.R.I., l'ufficiale medico con funzioni di direttore e l'ufficiale medico con funzioni di aiutante maggiore, possono alloggiare gratuitamente nei locali dell'ospedale stesso. Qualora nell'ospedale vi siano locali disponibili, il direttore ha facolta' di farvi alloggiare anche gratuitamente altri ufficiali, preferibilmente medici e farmacisti fintantoche' detti locali non siano necessari per il ricovero degli infermi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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