Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 484/1936Art. 150
Regio decreto 484/1936

Art. 150 — Ai capitani, che per determinazione presidenziale rivestono la qualifica di primo capitano, e' dovuta la spec…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/150parte di Regio decreto 484/1936
Art. 150. Ai capitani, che per determinazione presidenziale rivestono la qualifica di primo capitano, e' dovuta la speciale indennita' annua di L. 400 lorde. Detta indennita' e' pagata a rate mensili, insieme con lo stipendio, calcolata tutti i mesi indistintamente come se fossero composti di 30 giorni. La decorrenza e la corresponsione dell'indennita' di primo capitano sono regolate con le stesse norme vigenti per lo stipendio. L'indennita' fissa dei primi capitani cessa nei casi in cui lo stipendio e' ridotto o sospeso.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗

← Art. 149 Art. 151 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.