Regio decreto 484/1936
Art. 149 — Per l'aggiunta di famiglia valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per le soppresse indennita' tem…
Art. 149. Per l'aggiunta di famiglia valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per le soppresse indennita' temporanee mensili di caro viveri. Tali norme sono riportate nelle circolari 577 e 374 del G. M. U. degli anni 1921 e 1923.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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