Regio decreto 484/1936
Art. 148 — L'accertamento dello stato di famiglia, per la concessione della relativa aggiunta e delle quote complementar…
Art. 148. L'accertamento dello stato di famiglia, per la concessione della relativa aggiunta e delle quote complementari per i figli, viene eseguito dall'ufficio del personale in base ai registri matricolari, ed occorrendo, su dichiarazione degli interessati. Coloro i quali non rilasciano dichiarazioni conformi a verita', ovvero non denunciano le variazioni nello stato di famiglia, portanti diminuzioni alle indennita', saranno sottoposti a procedimento disciplinare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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