Regio decreto 484/1936
Art. 152 — Agli ufficiali della C.R.I
Art. 152. Agli ufficiali della C.R.I. non e' dovuto il vitto, ne' in natura, ne' in contanti. Soltanto negli ospedali dell'Associazione, al medico di guardia che presti servizio continuativo per oltre 12 ore, spetta il vitto gratuito nella misura massima stabilita per i ricoverati. Il vitto non e' convertibile in indennita', ne' in contanti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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