Regio decreto 1658/1935
Art. 46 — Il distretto militare o la capitaneria di porto inscrivono direttamente nei propri rendiconti le somme pagate…
Art. 46. Il distretto militare o la capitaneria di porto inscrivono direttamente nei propri rendiconti le somme pagate ai militari in licenza di cui al precedente articolo, allegandovi i rispettivi moduli di pagamento quietanzati. Il comando dell'Arma dei carabinieri reali chiede invece il rimborso delle somme pagate al rispettivo distretto militare o capitaneria di porto, allegando alle richieste i relativi moduli quietanzati e conservandone copia. Le richieste sono fatte, secondo il bisogno, in rapporto alle disponibilita' di cassa. Il comando del corpo, nel caso di cui all'ultima parte dell'art. 18 della legge, alla fine di ogni mese, chiede al distretto militare o alla capitaneria di porto il rimborso delle somme anticipate ai militari in licenza, allegando alle richieste le ricevute rilasciate dai militari.
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