Regio decreto 1658/1935
Art. 47 — Il distretto militare o la capitaneria di porto, dopo aver accertata la regolarita' dei pagamenti e delle ant…
Art. 47. Il distretto militare o la capitaneria di porto, dopo aver accertata la regolarita' dei pagamenti e delle anticipazioni di cui all'articolo precedente ed eseguito il rimborso, inscrivono nei propri rendiconti le somme pagate, allegandovi i moduli quietanzati, e le ricevute di cui all'articolo stesso.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1658/1935 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.