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Regio decreto 1658/1935

Art. 47 — Il distretto militare o la capitaneria di porto, dopo aver accertata la regolarita' dei pagamenti e delle ant…

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/47parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 47. Il distretto militare o la capitaneria di porto, dopo aver accertata la regolarita' dei pagamenti e delle anticipazioni di cui all'articolo precedente ed eseguito il rimborso, inscrivono nei propri rendiconti le somme pagate, allegandovi i moduli quietanzati, e le ricevute di cui all'articolo stesso.

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