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Regio decreto 1658/1935

Art. 45 — Il soccorso al militare in licenza, escluse quelle di convalescenza, va commisurato, agli effetti dell'art

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/45parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 45. Il soccorso al militare in licenza, escluse quelle di convalescenza, va commisurato, agli effetti dell'art. 18 della legge, in rapporto alla localita', dove ,il militare stesso e' inviato in licenza. Il pagamento di tale soccorso, quando non si verifichi il caso di cui all'ultimo comma del citato art. 18, e' effettuato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto, in mancanza, dal locale comando dell'Arma dei carabinieri reali, su presentazione, da parte del militare stesso, del biglietto di licenza, nonche' del libretto di concessione del soccorso dei propri congiunti. Il distretto militare o la capitaneria di porto ed il comando dell'Arma dei carabinieri reali, all'atto del pagamento, faranno apporre la firma per quietanza su apposito modello allegato n. 17, sul quale e' annotato anche il numero di ruolo corrispondente al numero del libretto di concessione.

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