Regio decreto 1658/1935
Art. 44 — Le spese per i soccorsi alle famiglie bisognose dei personali indicati nell'art
Art. 44. Le spese per i soccorsi alle famiglie bisognose dei personali indicati nell'art. 2 della legge, i quali non abbiano ancora concorso definitivamente alla leva, graveranno sul bilancio della Guerra.
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