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Regio decreto 1169/1934

Art. 66 — I comandanti dell'arma dei carabinieri reali devono fornire ai prefetti, questori, funzionari di P

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Art. 66. I comandanti dell'arma dei carabinieri reali devono fornire ai prefetti, questori, funzionari di P. S. isolati ed ai podesta' (nei comuni nei quali non vi sia un ufficio di P. S.) tutte quelle notizie ed informazioni che loro venissero richieste nell'interesse del servizio.

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