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Regio decreto 1169/1934

Art. 67 — I comandanti dell'arma informano le autorita' militari marittime e aeronautiche dei fatti contemplati dagli a…

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/67parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 67. I comandanti dell'arma informano le autorita' militari marittime e aeronautiche dei fatti contemplati dagli articoli 60 e 61 quando riguardano militari dell'armata e dell'aeronautica. Essi devono inoltre fornire alle autorita' stesse tutte quelle notizie od informazioni estranee al servizio interno e speciale dell'arma, che da quelle venissero richieste.

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