Regio decreto 1169/1934
Art. 67 — I comandanti dell'arma informano le autorita' militari marittime e aeronautiche dei fatti contemplati dagli a…
Art. 67. I comandanti dell'arma informano le autorita' militari marittime e aeronautiche dei fatti contemplati dagli articoli 60 e 61 quando riguardano militari dell'armata e dell'aeronautica. Essi devono inoltre fornire alle autorita' stesse tutte quelle notizie od informazioni estranee al servizio interno e speciale dell'arma, che da quelle venissero richieste.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1169/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.