Regio decreto 1169/1934
Art. 65 — I comandanti di stazione informano possibilmente a voce od altrimenti con un cenno riassuntivo, per iscritto,…
Art. 65. I comandanti di stazione informano possibilmente a voce od altrimenti con un cenno riassuntivo, per iscritto, i funzionari reggenti gli uffici distaccati di P. S. della stessa loro residenza, di ogni reato od avvenimento di speciale importanza che accada nei luoghi di loro giurisdizione. Non saranno pero' tenuti a fornire ai funzionari stessi, a seguito di tali riassunti, alcun'altra relazione.
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