Regio decreto 1169/1934
Art. 64 — I comandanti di divisione - e dove, eventualmente non abbia sede un comando di divisione, i comandanti di com…
Art. 64. I comandanti di divisione - e dove, eventualmente non abbia sede un comando di divisione, i comandanti di compagnia - informano i prefetti di tutto cio' che puo' interessare l'ordine, la sicurezza e l'incolumita' pubblica nella rispettiva giurisdizione. Analogamente si regolano i comandanti di compagnia e, dove non ha sede un comando di compagnia, i comandanti di tenenza, verso i questori ed i funzionari distaccati di P. S. per il territorio delle rispettive giurisdizioni.
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