Regio decreto 1169/1934
Art. 44 — Gli ufficiali superiori ed inferiori della legione allievi, della scuola centrale carabinieri reali e quelli …
Art. 44. Gli ufficiali superiori ed inferiori della legione allievi, della scuola centrale carabinieri reali e quelli che rivestono cariche speciali adempiono a tutti gli obblighi ed hanno tutto le attribuzioni stabilite dai regolamenti militari per gli ufficiali del loro grado e carica.
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