Regio decreto 1169/1934
Art. 45 — L'aiutante maggiore in 1° coadiuva il comandante della legione nel funzionamento dell'ufficio comando
Art. 45. L'aiutante maggiore in 1° coadiuva il comandante della legione nel funzionamento dell'ufficio comando. Il capitano a disposizione coadiuva il comandante della legione nella trattazione delle pratiche relative alla mobilitazione ed esercita le attribuzioni di comandante la compagnia comando. L'aiutante maggiore in 2° delle legioni territoriali coadiuva il comandante della legione nel funzionamento dell'ufficio servizio, l'aiutante maggiore in 1° in caso di bisogno e sostituisce quest'ultimo durante le sue assenze. L'aiutante maggiore in 2° dei battaglioni e gruppi squadroni esercita le attribuzioni fissate dal regolamento di disciplina militare per gli ufficiali del suo grado e carica.
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