Regio decreto 1169/1934
Art. 43 — I comandanti di divisione, di compagnia e di tenenza nonche' i comandanti di gruppo squadroni e di battaglion…
Art. 43. I comandanti di divisione, di compagnia e di tenenza nonche' i comandanti di gruppo squadroni e di battaglione hanno gli obblighi e le attribuzioni stabiliti dagli speciali regolamenti per l'arma dei carabinieri reali. Essi hanno le facolta' date dal regolamento di disciplina ai comandanti di distaccamento, colle limitazioni previste dai summenzionati regolamenti. La dipendenza dei detti comandanti, dall'autorita' militare locale, e' analoga a quella dei comandanti di legione verso i comandanti delle divisioni militari.
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