Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1740/1933Art. 69
Regio decreto 1740/1933

Art. 69 — Circolazione dei motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/69parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 69. Circolazione dei motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini. Per la circolazione degli autoveicoli di cui alla lett. b) dell'articolo 54, il Circolo Ferroviario d'Ispezione rilascia una autorizzazione alla circolazione nella quale sono indicati i dati di individuazione necessari agli effetti fiscali. Nessun altro documento e' richiesto sia in relazione all'autoveicolo sia per quanto riguarda l'idoneita' del conducente, per il quale non e' prescritto alcun minimo di eta'. I motocicli le motocarrozzette e i motofurgoncini sono immatricolati presso la Prefettura nel cui territorio e' compreso il Comune di residenza del proprietario. La Prefettura assegna il numero di immatricolazione ed inscrive l'autoveicolo in apposito registro. Il proprietario e' tenuto ad applicare nella parte posteriore dell'autoveicolo una targa di riconoscimento avente le caratteristiche stabilite dal Ministro per le Comunicazioni. La targa deve essere illuminata analogamente a quanto prescritto per la targa degli automobili, ed il contravventore a tale disposizione e' punito con l'ammenda da lire cento a lire trecento. A colui che guidi senza targa di riconoscimento, o circoli con targa non propria o contraffatta, sono applicabili le pene previste dal penultimo ed ultimo capoverso dell'articolo 72. Nel caso in cui le motocarrozzette siano adibite a servizio pubblico si applicano le disposizioni relative alla licenza di circolazione per gli automobili in servizio pubblico.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1740/1933 · fonte Normattiva ↗

← Art. 68 Art. 70 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.