Regio decreto 1740/1933
Art. 68 — Immatricolazione degli automobili
Art. 68. Immatricolazione degli automobili. Il Prefetto, riconosciuti regolari i documenti indicati nell'articolo precedente, inscrive l'automobile e il rimorchio in distinti e appositi registri, li contrassegna con un numero progressivo e rilascia la licenza di circolazione che sara' consegnata al richiedente per il tramite dell'Ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico, il quale esegue, se del caso, la iscrizione dell'autoveicolo ai sensi del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436. Il libretto di licenza di circolazione deve indicare, oltre le caratteristiche inerenti all'automobile o al rimorchio, comprese quelle relative ai freni, la menzione dell'anno di fabbricazione, della tara e della portata, la prescrizione relativa ai fari, ai fanali sussidiari, ai dispositivi meccanici di segnalazione, l'esonero dal dispositivo di marcia indietro per gli automobili di peso inferiore a tre quintali e mezzo, e quello eventuale del meccanismo o dispositivo di sicurezza di cui ai capoversi quarto e quinto dell'articolo 61. Nel caso che si tratti di autocarro o trattrice destinati al traino di rimorchio deve essere indicato il peso massimo complessivo del rimorchio col carico che l'autocarro o la trattrice sono atti a trainare. Il Prefetto rifiuta la licenza di circolazione se in seguito agli accertamenti, ai quali ritenga di dover provvedere, risulti elle il richiedente non presenti sufficienti garanzie di moralita', ovvero se, tenuto conto delle indicazioni relative al motore, e al telaio contenute nel certificato di approvazione, egli abbia ragione di ritenere che l'automobile sia stato oggetto di delitto contro il patrimonio. La licenza di circolazione di cui al n. 6 dell'articolo 65 viene rilasciata dal Prefetto senza specificazione delle linee per le quali la licenza e' concessa. Tale specificazione e' fatta dal Circolo Ferroviario d'Ispezione, mediante annotazione rulla licenza medesima.
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