Regio decreto 1740/1933
Art. 70 — Autoveicoli circolanti senza licenza di circolazione o senza autorizzazione alla circolazione
Art. 70. Autoveicoli circolanti senza licenza di circolazione o senza autorizzazione alla circolazione. La licenza di circolazione per gli automobili e rimorchi da automobili e l'autorizzazione alla circolazione per i motocicli, le motocarrozzette e i motofurgoncini debbono portarsi sempre sul veicolo per essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali ed agenti incaricati dell'accertamento delle trasgressioni alle norme del presente decreto. Chi circoli con autoveicolo non accompagnato dalla licenza di circolazione o dall'autorizzazione alla circolazione, quando l'una o l'altra sia stata rilasciata, e' punito con l'ammenda da lire venti a lire cento, salvo che il fatto sia punibile a termini del terzo capoverso dell'articolo 33. E punito con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila chi circoli con autoveicolo per il quale non sia stata rilasciata la licenza di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione. L'autoveicolo e' soggetto a sequestro presso la depositeria comunale e nel caso di condanna, quando siano state soddisfatte la pena pecuniaria e le spese del giudizio, il proprietario non potra' ottenere la restituzione se non dopo aver corrisposto al Comune il rimborso delle spese di custodia. Il giudice potra' autorizzare lo svincolo dell'autoveicolo in pendenza del procedimento penale, mediante cauzione non superiore a lire duecentocinquanta per i motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini, lire cinquecento per i compressori stradali, le trattrici stradali e simili, lire mille per gli autoveicoli e gli autocarri.
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