Regio decreto 1740/1933
Art. 31 — Limitazioni speciali di transito
Art. 31. Limitazioni speciali di transito. E' vietato percorrere con veicoli od animali da tiro, da soma o da sella le parti della strada riservate ai pedoni. E' fatta eccezione per i carrozzini od altri piccoli veicoli spinti a mano, e destinati esclusivamente al trasporto di bambini, di invalidi o di infermi, nonche' per i velocipedi condotti a mano. Le parti di strada riservate ai cavalli da sella sono vietate agli altri animali ed ai veicoli di qualunque specie. Salve indicazioni contrarie, i marciapiedi in rialzo e le banchine e i viali laterali s'intendono riservati ai pedoni. Sulle banchine a livello i veicoli possono spostarsi soltanto in caso di insufficienza della carreggiata all'incrocio con altri veicoli e per il tempo e lo spazio strettamente necessari. E' vietato interrompere colonne di truppe, squadre di scolari, cortei e processioni. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire venti a lire cento.
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