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Regio decreto 1740/1933

Art. 32 — Condotta dei veicoli

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/32parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 32. Condotta dei veicoli. Ogni veicolo deve essere guidato da un conducente idoneo per eta' e per condizioni fisiche e mentali, che non deve normalmente abbandonare la guida o almeno deve trovarsi in posizione da poterla riprendere in ogni momento. Se un veicolo e' tirato da non piu' di quattro bestie appaiate o da non pie di tre bestie a spiga, puo' essere guidato da un solo conducente. Non e' permesso di rimorchiare con veicolo a trazione animale piu' di un altro veicolo e l'attacco deve presentare le necessarie garanzie di solidita' e di sicurezza. Nelle fermate necessarie il conducente o i conducenti non possono allontanarsi neppure per breve tempo senz'avere adottato le cautele necessarie, tra le quali la chiusura dei freni, per prevenire qualsiasi accidente, e senz'avere adottato, trattandosi di autoveicoli, le cautele atte ad impedire a persona inesperta di mettere in movimento l'autoveicolo. Il contravventore, quando non ricorra l'applicazione dell'articolo 672 del Codice penale, e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

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