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Regio decreto 1740/1933

Art. 30 — Segnali

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/30parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 30. Segnali. Prima di sorpassare ovvero prima di incrociare nei punti malagevoli, in prossimita' delle biforcazioni o dei crocevia, ed ogni qualvolta la strada innanzi non sia libera o visibile per un tratto sufficiente, i conducenti sono tenuti a richiamare l'attenzione degli altri conducenti e dei pedoni, facendo uso dei segnali regolamentari o colla voce. Quando un veicolo rallenti la sua velocita' o debba fermarsi ovvero debba cambiare direzione o strada, il conducente e' tenuto a far segno a coloro che lo seguono, con la. mano o con apposito dispositivo meccanico. E' vietato ai conducenti di veicoli a trazione animale e di velocipedi di fare uso dei segnali prescritti nel presente decreto per gli autoveicoli e per i motocicli contravventore alle disposizioni del presente articolo ed a quelle che saranno emanate dal Ministro per le Comunicazioni a termini dell'articolo 111 e' punito con l'ammenda da lire venti a lire duecento.

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