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Regio decreto 1740/1933

Art. 29 — Biforcazioni e incroci di strade

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/29parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 29. Biforcazioni e incroci di strade. Nelle biforcazioni o nei crocevia, ogni conducente di veicoli e di animali, per voltare a sinistra deve girare al largo, lasciando sulla propria sinistra il maggiore spazio possibile dall'angolo d'incrocio fra la strada che abbandona e quella che imbocca. Nel caso di biforcazioni od incroci di strade pubbliche ogni conducente di veicoli od animali deve dare la precedenza ai veicoli ed animali che giungano dalla sua destra salvo diverse segnalazioni da farsi con cartelli per dare la precedenza ai veicoli provenienti da strade estraurbane dichiarate di grande circolazione. Negli sbocchi di proprieta' privata sulle strade pubbliche, la precedenza spetta sempre ai veicoli ed animali che circolino su queste ultime. Negli attraversamenti di linee tramviarie o ferroviarie su strada la precedenza spetta in ogni caso al materiale circolante sul binario. Le segnalazioni di cui al primo capoverso del presente articolo saranno poste a cura e spese dell'Ente cui appartiene la strada dichiarata di grande circolazione. Nei centri abitati sono applicabili le medesime regole. Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per i Lavori Pubblici saranno elencate le strade considerate di grande circolazione agli effetti del presente articolo.

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