Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1740/1933Art. 28
Regio decreto 1740/1933

Art. 28 — Passaggi a livello

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/28parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 28. Passaggi a livello. I passaggi a livello custoditi od incustoditi, sia di ferrovie che di tramvie estraurbane, per i tratti in sede propria, debbono essere segnalati dai due lati a cura e spese dell'Ente proprietario delle strade, da cartelli indicatori, con le caratteristiche e le distanze prescritte nelle convenzioni internazionali rese esecutive nel Regno. Le aziende esercenti linee ferroviarie o tramviarie estraurbane sono tenute ad indicare i passaggi a livello aperti ed incustoditi con altra speciale segnalazione sul posto. I pali delle segnalazioni predette, allorche' il servizio ferroviario e tramviario prosegue nelle ore notturne, devono essere tinteggiati a grandi striscie di colore a forte contrasto, in modo da riuscire percepibili anche dopo il tramonto del sole. Dovra' essere del pari assicurata, salvo in casi di speciali condizioni atmosferiche, la normale visibilita' della linea ferrata dalla strada ordinaria da entrambi i lati del passaggio a livello. Le vie fuori dell'abitato che sboccano sulle strade ordinarie percorse da ferrovie o tramvie anche in sede separata devono allo sbocco essere munite di cartelli indicatori, ove ne sia riconosciuta la necessita' dal Circolo Ferroviario di Ispezione. Le segnalazioni di cui al primo capoverso e al quarto capoverso, devono essere fornite e messe in opera dalle aziende esercenti. Gli Enti proprietari delle strade interessate non possono opporsi ne' pretendere compensi di sorta per l'occupazione del suolo. I provvedimenti necessari per assicurare le condizioni di visibilita' della linea ferrata da entrambi i lati di un passaggio a livello hanno carattere di pubblica utilita', e sono ad essi applicabili le disposizioni delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' dei beni immobili o di diritti sui beni medesimi. Per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei provvedimenti di cui al precedente capoverso sulle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, Dono applicabili le particolari norme in vigore per le espropriazioni alle quali debba procedere la detta Amministrazione. In caso di contestazione decide il Ministro per le Comunicazioni. Prima di impegnare il passaggio a livello ogni conducente di veicoli o di animali deve rallentare in modo tale da potere, ove occorra, fermarsi senza impegnare il binario. Assi, curatosi che nessun treno sia in vista deve traversare rapidamente i binari. Il contravventore alla presente disposizione e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento. Le vie della citta' che sboccano con insufficiente visibilita', riconosciuta dall'Autorita' comunale, in altre percorse da tramvie, debbono essere munite di cartelli indicatori a cura e spese delle aziende tramviarie. Alla loro illuminazione, quando sia necessaria di notte, deve provvedere a proprie spese l'Amministrazione comunale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1740/1933 · fonte Normattiva ↗

← Art. 27 Art. 29 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.