Regio decreto 1740/1933
Art. 27 — Cartelli indicatori
Art. 27. Cartelli indicatori. A cura dell'Ente al quale compete la manutenzione della strada, debbono essere segnalati con cartelli, recanti le necessarie indicazioni e collocati ad opportuna distanza, i tratti di strada interdetti alla circolazione dei veicoli o di alcune categorie di e, si, i tratti di strada e le opere d'arte che, anche per transitorie od impreviste circostanze, non consentano il sicuro transito di un veicolo a quattro ruote di ottanta quintali alla velocita' di almeno quindici chilometri all'ora. In corrispondenza alle opere d'arte e ai tratti di strada ove sia comunque impedito il transito dei veicoli, o per i quali le limitazioni di peso per i veicoli medesimi scendano al disotto di quaranta quintali, i cartelli devono essere segnalati di notte con fanali rossi. I cartelli debbono indicare il peso e la velocita' dei veicoli di cui e' consentito il transito e debbono essere situati alle due estremita' del tratto di strada o ai due imbocchi della opera d'arte, e disposti in modo da essere chiaramente visibili. Nei cartelli alle estremita' dei ponti deve essere anche indicato il numero massimo dei veicoli, di peso consentito, che possano transitarvi contemporaneamente. In aggiunta a queste prescrizioni generali il Compartimento per la viabilita' ove trattisi di strade statali, o l'Ente cui e' attribuita la manutenzione della strada in ogni altro caso, puo' ordinare le altre speciali cautele che giudichera' opportune segnalandole con cartelli, al fine di tutelare la sicurezza del transito su qualsiasi ponte che non presentasse le garanzie necessarie, riguardo alla stabilita', in rapporto al passaggio dei veicoli pesanti e per ogni altra circostanza. Colui che transiti su tratti di strada od opere d'arte interdetti, o li percorra con peso e velocita' superiori a quelli consentiti, oppure non si uniformi alle cautele prescritte, e' punito, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.
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