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Regio decreto 1740/1933

Art. 26 — Mano da tenere nella circolazione stradale

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/26parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 26. Mano da tenere nella circolazione stradale. Tutti i veicoli, gli animali da tiro, da soma e da sella, gli armenti e le greggi circolanti sulle strade ordinarie sia negli abitati e sia in campagna, debbono costantemente essere tenuti sul lato destro, salvo che cio' riesca impossibile per la larghezza della strada, o malagevole per la sua sagoma in relazione alla natura ed al carico dei veicoli. In questo caso pero' essi devono essere tenuti il piu' possibile sulla destra, specialmente nelle curve e portati del tutto a destra per incrociare o lasciarsi sorpassare. Il conducente di veicoli o di animali che vuol sorpassare deve dare il segnale di prescrizione, o di uso, a quelli che lo precedono portarsi a sinistra e in seguito riportarsi a destra, appena puo' farlo senza inconvenienti per il veicolo o l'animale sorpassato. Il conducente sorpassato deve, occorrendo, rallentare l'andatura per facilitare questa manovra. E' vietato di sorpassare un veicolo che stia percorrendo una curva o che stia sorpassando un altro veicolo ed ogni qualvolta la visuale dinanzi non sia libera per un tratto sufficiente. Nei tratti di strada di montagna a mezza costa o in rilevato, da segnalarsi con appositi cartelli, che dovranno essere apposti a cura e spese delle ditte esercenti linee in servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate, ogni veicolo che stia per incrociare con un autoveicoli di linee atumobilistiche in servizio pubblico deve fermarsi poco prima dell'incrocio e non puo' procedere nella marcia se non quando sia passato il detto autoveicolo. Il collocamento di tali cartelli e' subordinato all'approvazione del Circolo Ferroviario d'Ispezione che la concede sentito il Compartimento per la viabilita'. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire venti a lire cinquanta.

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